Ci sono alcuni degli emendamenti chiesti da Anief tra quelli segnalati dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama e che proseguono il loro cammino verso la valutazione finale dell’Aula sul testo del Decreto legge 176 Aiuti quater, prevista per lunedì prossimo 19 dicembre. Le richieste formulate dal sindacato e che hanno superato il primo round di verifiche riguardano la conferma in ruolo del personale assunto con riserva e licenziato pur dopo avere superato l’anno di prova; lo stanziamento di 30 milioni di euro per la valorizzazione professionale dei DSGA, l’integrazione delle graduatorie del concorso straordinario bis, la deroga ai vincoli sulla mobilità del personale scolastico; l’avvio di un corso-concorso per dirigente scolastico rivolto ai candidati ricorrenti che hanno partecipato ai bandi del 2011, 2015 e 2017; il finanziamento di 400 milioni di euro per l’ordinamento professionale del personale ATA: lo spostamento dei posti in deroga di sostegno in organico di diritto dopo un biennio.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “l’avere mantenuto diversi nostri emendamenti al decreto legge rappresenta per noi un primo obiettivo, considerando che tante altre richieste di modifica dell’Aiuti quater sono state subito respinte o messe da parte. La nostra ‘memoria’, consegnata alla V commissione del Senato, evidentemente ha riscosso pareri positivi. Certamente, sappiamo bene che non sarà facile che gli emendamenti arrivino sino in fondo, ma noi ce la stiamo mettendo tutta perché ciò avvenga. Abbiamo anche sensibilizzato, la scorsa settimana, l’Ufficio del gabinetto del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ricordando a tutti che – conclude Pacifico – su assunzioni, precariato, organici e concorsi c’è il bisogno estremo di introdurre dei correttivi, altrimenti con il nuovo anno certe questioni potranno solo che incancrenirsi”.

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF SEGNALATI

13.0.21

Iannone, Bucalo, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Occhiuto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei

ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.

  1. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi

prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

  1. Per l’anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità

territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo indicato nel primo periodo.

  1. All’attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.22

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell’ordinamento professionale

volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di

30 milioni di euro.

  1. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di

cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova

orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

  1. Per l’armo scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.».

13.0.23 (testo 2)

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Marti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di istruzione)

1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti

dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto

Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello

scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale

  1. All’attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

14.4

Barbara Floridia, Pirondini, Damante, Castellone, Patuanelli, Sironi, Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Guidolin, Maiorino, Lorefice

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l’anno 2022, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 1, comma 6o6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

  1. a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
  2. b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
  3. c) quanto a 300 milioni di euro per l’attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.9

Pirondini, Barbara Floridia, Damante, Castellone, Patuanelli, Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Guidolin, Maiorino, Lorefice

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: ”è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti” sono sostituite dalle seguenti: ”è reso disponibile il 100 per cento dei posti

vacanti”;

  1. b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 3o luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tutti gli emendamenti prodotti da Anief per migliorare il decreto legge 176 Aiuti quater e rispondere alle emergenze della scuola: cliccare qui.

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