Emendamento presentato in sede di conversione del DL 51/2023
Art. 7-bis.
(Termini di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno)
- Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui ai decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020 n. 498 e 21 aprile 2020 n. 499, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino ad esaurimento.
7.010. Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.
Saluti
Giuseppe Addario
Idoneo concorso ordinario

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