
Vademecum del docente trasferito a cura di Libero Tassella
Il 24 maggio, come era stato indicato dall’OM n.36 del’ 1.3 2023 all’art.2 i docenti hanno potuto finalmente conoscere la nuova sede di titolarità relativa al prossimo anno scolastico 23/24, l’esito è stato notificato a ciascun docente, ivi compresi quelli che non hanno ottenuto il sospirato trasferimento o passaggio. 1) La procedura di conciliazione (Modello-Tentativo-di-conciliazione). Con la pubblicazione dei bollettini relativi alla mobilità 23/24, entro 10 giorni a far data dal 24 maggio, i docenti, in relazione ad atti che essi ritengono lesivi dei propri diritti, possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136,137,138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art.31 della legge 183 del 4.11.2010 ( comma 2 art.17 CCNI ). In caso di trasferimenti e passaggi nella provincia di titolarità o in province della medesima regione, la procedura di conciliazione va presentata all’U.S.R. della provincia in cui si è titolari nel momento è stata presentata la domanda di mobilità. In caso di presentazione di procedure di conciliazione relative a trasferimenti e passaggi verso province di diversa regione, la domanda di conciliazione che si invia all’USR della provincia in cui si è titolare al momento della presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, sarà poi tale USR ad acquisire la valutazione dell’USR competente per la provincia richiesta nel trasferimento o nel passaggio. In questo caso suggeriamo di inviare la procedura di conciliazione per conoscenza all’USR competente per la provincia richiesta in altra regione. Il docente, nell’ambito del tentativo di conciliazione, può presentarsi personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto ( ad esempio un rappresentante del suo sindacato o un avvocato di fiducia). Per impostare correttamente una procedura di conciliazione consigliamo quanto segue. 1) Esaminare analiticamente in ogni loro parte i bollettini sulla mobilità 23/24 pubblicati in data 24.5.2023. 2) Esaminare i tabulati relativi agli organici di diritto delle scuole datati entro il 27.4.2023 3) Esaminare l’elenco dei pensionamenti trasmessi a sistema entro il 27.4.2023. Esaminare altresì i seguenti articoli e parti del CCNI 22/25 1) Art 2 per i vincoli così come modificato e integrato in maniera unilaterale dal MIM con OM n.36 art.1 dell’1.3.2023. 2) Art.6 per il procedimento dei trasferimenti e dei passaggi. 3) Art. 8 per le sedi disponibili per le operazioni di mobilità 4) Art.11 per le coe 5) Art.13 per il sistema delle precedenze 6) Art 20 per il trattamento dei perdenti posto infanzia e primaria e i trasferimenti a domanda condizionata e d’ufficio. 7) Art.22 per il trattamento dei perdenti posto scuola secondaria di primo e secondo grado e i trasferimenti a domanda condizionata e d’ufficio. 8) Art.22, 23, 24 e 25 per il sostegno. 9) Allegato 1 per l’ordine delle operazioni, fondamentale per impostare la procedura di conciliazione. Allegato 2, premesse e note per i punteggi. B) Accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità. Ai sensi del comma 3 dell’art.17 del CCNI è possibile l’accesso agli atti relativi alla procedura di mobilità. L’accesso agli atti, nel rispetto della disciplina prevista dalla protezione dei dati personali, è di competenza dell’ AT presso il quale è stata presentata la domanda dal 6 marzo al 21 .3.2023 e cioè quella della provincia di titolarità o di immissione in ruolo.
I docenti ivi compresi i docenti neo immessi in ruolo nel 22/23, non vincolati, che non hanno ottenuto la mobilità potranno richiederla il prossimo anno per il 24/25.
Se invece hanno ottenuto il trasferimento 23/24 in fase comunale sono vincolati per tre anni.
Se hanno ottenuto il trasferimento in fase provinciale sono vincolati se lo hanno ottenuto con una preferenza analitica non vincolati se lo hanno ottenuto con preferenza sintetica.
In fase interprovinciale sono vincolati sia se lo hanno ottenuto con preferenza analitica sia se lo hanno ottenuto con preferenza sintetica.
Pur se ancora deve essere stipulato il CCNI ( si è svolto un incontro interlocutorio) i docenti invi compresi i neo immessi in ruolo 22/23, ricorrendone i motivi previsti dal CCNI anche se vincolati possono comunque partecipare alle AP provinciali e interprovinciali indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto o meno il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo.
Sono stati pubblicati i trasferimenti nonché i passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s.23/24.
Di seguito alcune informazioni utili per i docenti che hanno ottenuto la mobilità.
Rinviamo invece ad altri due articoli la trattazione dei vincoli per i docenti che hanno ottenuto la mobilità e la trattazione del contenzioso ex art. 17 del CCNI sia per i docenti che hanno ottenuto sia per quelli che non hanno ottenuto la mobilità.
1) Le tre fasi della mobilità ex art.6 CCNI.
La mobilità si colloca in tre fasi:
a) trasferimenti all’ interno del comune;
b) trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
c) trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale ( passaggi di cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, passaggi di ruolo).
Si ricorda che la mobilità relativa al punto c) sul 50% dei posti dopo la fase b) si realizza secondo le seguenti aliquote:
25% delle disponibilità è destinato ai trasferimenti interprovinciali, l’altro 25% alla mobilità professionale.
2) Sedi disponibili ( ex art.8 CCNI)
Si ricorda che non erano disponibili per la mobilità 23/24 i posti occupati dai docenti assunti con contratto a tempo determinato al 31.8.2023 a seguito di procedura straordinaria ex art.59 comma 4 del DL 73/2021 nonché a seguito del concorso straordinario bis ex art.59 comma 9 bis del DL 73/2021
( si veda il comma 9 art.1 OM 36 dell’1.3.2021).
I posti che nel corso dei movimenti si sono liberati per mobilità in uscita sono andati ad incrementare la mobilità in ingresso nei limiti delle percentuali del citato art.6 del CCNI.
In caso di posto dispari per la mobilità 23/24, questo è stato destinato alla mobilità, lo scorso anno fu destinato invece alle immissioni in ruolo 22/23.
I posti che si sono resi vacanti per dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc…) e che sono stati comunicati dopo il 27 aprile 2023 , termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti vacanti, non sono stati presi in considerazione nella mobilità 23/24.
Per i 23/24 i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune è stato disposto sul 75% dei posti disponibili.
3) Precedenze nei trasferimenti, non sono previste precedenze per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Si consulti attentamente l’art.13 del CCNI e le note 1), 2), 3, 4).
Si ricorda che a partire dai trasferimenti 23/24 la predenenza ex art.13 comma 1 punto IV, va applicata non tenendo più conto del referente unico nell’assistenza a tale scopo leggere anche il comma 10 art.1 dell’ OM 36/2023.
4) Lettura approfondita dei movimenti.
Per consultare i bollettini della mobilità 23/24 pubblicati dal MIM questa mattina anche ai fini di un eventuale contenzioso ex art 17 CCNI e per individuare altresì evenuali cointeressati consigliamo di leggere attentamente l’ordine con cui sono stati disposti i movimenti del personale docente secondo quanto puntualmente previsto dall’allegato 1 :
a) effettuazione prima fase da lettera A1 a lettera G;
b) effettuazione della seconda fase da lettera A a lettera H ter;
c) effettuazione della terza fase punto I) da lettera a) a lettera r e punto II) da lettera a) a lettera d).
5) Punteggio
Per il punteggio attribuito nella mobilità a domanda e d’ufficio consultare l’allegato 2 del CCNI , la tabella di cui al citato allegato, la premessa alle note della tabella e le note da 1) a 17).
6) Rinuncia al trasferimento e/o al passaggio.
Non si può rinunciare al trasferimento o al passaggio ottenuto questa mattina salvo per sopravventi motivi debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia restato vacante nel corso dei movimenti e che infine la rinuncia non incida sulle operazioni relative alla gestione dell’ Organico di Fatto 23/24 ( art.5 OM 36/2023).
Bollettini nazionali dei trasferimenti provinciali e interprovinciali per l’anno scolastico 2023/2024

Libero Tassella napoletano, amministratore del gruppo facebook fondato nel settembre del 2019 Scuola Bene Comune, in passato ha coamministrato il gruppo Facebook Professioneinsegnante, già insegnante di materie letterarie nelle scuole superiori in pensione dal 2019, esperto di problemariche della scuola e di legislazione scolastica, con esperienza sindacale, ha diretto per 8 anni la Gilda degli insegnanti a Napoli dal 2000 al 2008, ha collaborato con Orizzontescuola, Tecnica della Scuola e attualmente scrive per Informazionescuola.it, i suoi articoli sono riportati anche su altre riviste on line come La Voce della Scuola.
Ha all’attivo una lunga esperienza di consulenza su mobilità, precariato, assenze del personale, contenzioso. Svolge su telegram consulenze per SBC su Mobilità, GAE, GPS e Assenze.