
Culpa in vigilando. Un caso che coinvolge tutto il personale scolastico
Culpa in vigilando. ItaliaOggi propone il caso di un bambino della primaria. Lineare la reponsabilità che coinvolge tutto il personale scolastico.
Culpa in vigilando. Il caso di un bambino
Culpa in vigilando allargata. Il quotidiano economico ItaliaOggi (23.05.23- sezione l’esperto risponde) riceve una lettera non firmata. E’ proposta una situazione che purtroppo qualche volta avviene nelle scuole. Si legge: ” Un alunno della classe prima primaria in cui insegno ha preso la porta e se n’è andato a casa. Era stato autorizzato ad andare al bagno. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma di chi è in questo caso la responsabilità”
Dalla lettura si evince la configurazione di una responsabilità allargata a più soggetti.
L’analisi del caso
Innanzitutto stabiliamo il contorno legislativo che rimanda al codice civile “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048). Tale responsabilità è allargata anche al personale scolastico (bidelli), al quale spetta “la custodia e la sorveglianza dei locali scolastici e la collaborazione con i docenti”.
Fatta questa premessa, il caso ha delle somiglianze con quello del bambino precipitato dalle scale. Fortunatamente non nell’esito tragico. In quel caso il magistrato ha ritenuto responsabile la collaboratrice in quanto la tragedia è avvenuta al ritorno dal bagno. Quindi la bidella aveva preso in consegna in qualche modo il bambino nel tragitto aula/bagno. In altri termini il magistrato, tenendo conto la giovanissima età del bambino verso il quale la sorveglianza è massima (Cass. 4 marzo 1977 n. 894 e Cass . 22 gennaio 1980 n. 516), ha indagato sulla catena dell’affidamento.
Nel caso specifico, l’insegnante non chiarisce nella lettera se la consegna è avvenuta esplicitamente e indirizzata al personale di vigilanza del piano. Nella lettera, infatti si fa cenno a un’autorizzazione senza però specificare altro. Se questa è avvenuta allora la responsabilità passa alla bidella che doveva accertarsi del rientro del bambino in classe. Occorre indagare, infine se il portone di uscita era sorvegliato.
In sintesi occorre verificare, in caso di denuncia da parte de genitori, chi ha interrotto la vigilanza continua del minore.

Gianfranco Scialpi, dal 1983 docente di scuola primaria. Dal 1994 svolge attività di formazione su tematiche prevalentemente didattiche. Recentemente ha tenuto corsi di corsi sull’uso delle Tic nella didattica (mappe concettuali) e sulla navigazione sicura nel Web rivolti soprattutto agli studenti. E’ stato preparatore agli esami Ecdl presso il proprio istituto. Ha un blog personale. Qui ha pubblicato in questi ultimi anni 1.700 articoli. E’ articolista presso diverse testate online (OrizzonteScuola, ScuolaInforma e Informazionescuola…). E’ coautore di testi di didattica (Istituto Didattico Teramo). Nel proprio Istituto scolastico ricopre le funzioni di F.S. alle Tic, referente al contrasto al Cyberbullismo e responsabile di plesso. Con il supporto del Municipio 3° e 5° (Roma) ha costituito un gruppo di referenti al Cyberbullismo (2018), che poi ha realizzato un comune regolamento come previsto dalla legge 71/17. Ma la sua attività principale resta quella svolta in aula. Attualmente con 24 fantastici bimbetti.