
Sei assunto, anzi no! Il reclutamento per caso
Stesso posto, stesso titolo, stesso concorso. Quando il diritto all’assunzione assomiglia ad un gioco d’ azzardo.
Se lascia perplessi il fatto che sempre più spesso a dire la parola definitiva sulle bizantine procedure di reclutamento nel mondo della scuola sia chiamato un giudice, ancora più perplessi lascia la constatazione di quante volte pure la legge sia uguale per tutti solo in teoria e produca nei fatti un clamoroso “effetto flipper”: ammissioni ai ruoli indipendenti dagli effettivi requisiti previsti, estemporanei licenziamenti dopo anni di ruolo consolidato, clamorose “soluzioni politiche” all’insegna del “tutti salvi” grazie alla mano del Governo di turno.
Ce n’è abbastanza da consigliare a chiunque ne abbia la possibilità di tenersi a debita distanza da un mondo che sembra sempre più governato dai cicli lunari, piuttosto che dalle geometriche certezze di cui avrebbe bisogno.
Pessimista? Macché. A sottolineare la totale imprevedibilità del rutilante mondo del reclutamento scolastico arriva per ultimo (ma solo in ordine di tempo) il video-sfogo di Enrico Martello, docente di ruolo di musica e strumento musicale ora finito nell’ incubo del rischio licenziamento dopo anni dal concorso vinto tra sentenze dei tribunali ed esami regolarmente superati.
La vicenda di Martello è quella, oramai vecchia di quasi sei anni, del riconoscimento del “valore abilitante” dei diplomi musicali del vecchio ordinamento per l’ iscrizione nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.
La questione riguarda l’ interpretazione della normativa che risulta alquanto ambigua e lascia spazio ad interpretazioni differenti da quella dell’ amministrazione, che nega tale diritto.
E che si fa nello Stato di diritto se la lettura piana della legge richiede un chiarimento? Ovviamente ci si rivolge alla magistratura, cosa che tra il 2017 ed il 2019 faranno in molti affidandosi soprattutto agli studi legali specializzati nel settore.
Una scelta che si rivela vincente, con sentenze favorevoli che arrivano numerose e consentono ai ricorrenti di entrare nelle seconde fasce di istituto e, nel 2018, di rivendicare il possesso dell’ abilitazione per partecipare ad un concorso riservato. Ed infatti partecipano tutti quelli che avevano vinto la causa per le seconde fasce. La domanda per partecipare prevede addirittura un apposito campo per dichiarare l’ esito giudiziario positivo come modalità di conseguimento dell’ abilitazione necessaria. Il concorso parte e si svolge, ma al momento della compilazione delle graduatorie finali la sorpresa: nessuno di quelli che ha partecipato con l’ abilitazione ottenuta per via giudiziaria è presente. Tutti fuori perché per l’ abilitazione, sostengono gli uffici, quella sentenza non è valida.
Una posizione quantomeno curiosa per gli esclusi, considerato che pochi mesi prima le stesse amministrazioni che stavolta dicono che quella sentenza non vale, avevano eseguito le sentenze favorevoli senza fare nessun appello ai giudici. E’ possibile che un’ abilitazione valga solo in un caso e non valga negli altri? Si tratterebbe, in pratica, di una nuova forma di abilitazione mai vista da nessuna parte.
E anche qui, ovviamente, a mettere la parola fine alla questione deve intervenire la magistratura. Ma l’ affare si complica…
I ricorsi ai TAR hanno effetti curiosi. Il TAR della Campania rigetta il ricorso, ipotizza che forse neanche si poteva fare, e spiega nel merito che il giudice ordinario ha detto cose diverse da quello che sembrava a prima vista. E aggiunge che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il bando del concorso, ora è troppo tardi.
Game Over allora? Ma nemmeno per sogno. A pronunciarsi stavolta è il TAR della Puglia. Stessa procedura concorsuale, stessa graduatoria perfino (Campania e Puglia erano accorpate per il concorso), i giudici pugliesi dicono che invece i ricorrenti sono a tutti gli effetti abilitati, che al concorso potevano partecipare e che l’ amministrazione deve includerli nelle graduatorie definitive ed assumerli regolarmente.
Ovviamente né i ricorrenti bocciati in Campania, né l’ amministrazione bocciata in Puglia possono chiuderla qui. C’è bisogno (ancora) di un parere definitivo che chiuda la questione.
E così, mentre nella mente dei ricorrenti deve aver cominciato a risuonare Jules Winnfield di Pulp Fiction che recita Ezechiele 25:17 prima di sparare alle sue vittime (“il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi”), a dare il parere definitivo deve essere il Consiglio di Stato. Al quale ricorrono entrambi, aspiranti docenti e amministrazione.
Con quali esiti? Lo avrete capito oramai. Il Consiglio di Stato emette le sue sentenze che anche stavolta sono agli antipodi ma stavolta aumenta il gradiente di incredulità del cittadino lettore perché i suoi giudizi sono definitivi ed inappellabili.
La sezione VII dice nella sentenza 04556/2019 che i ricorrenti di quella specifica seduta hanno ragione, quindi nessun problema per loro. Ma la sezione VII (si, la stessa di prima) dice nella sentenza 00880/2021 che i ricorrenti (diversi da quelli della sentenza precedente, ma con lo stesso tipo di procedimento e di storia, finiti in un altro giudizio per questioni di semplice organizzazione tecnica del procedimento) hanno torto, e vanno quindi licenziati.
Con l’aggravante che non esiste un grado di giudizio amministrativo ulteriore che possa risolvere la questione. Con buona pace di Brecht e del suo Giudice a Berlino che, assai presumibilmente, non si occupa di scuola…
Norberto Gallo, napoletano, insegna Storia e Filosofia nei licei dal 1997. Giornalista, ha collaborato con numerose testate giornalistiche, televisioni e radio locali.
Nel 2002 ha fondato e diretto napolionline.org, testata giornalistica sulla politica napoletana della seconda repubblica. Al suo attivo numerose interviste con i big della politica locale e nazionale: Antonio Di Pietro, Antonio Bassolino, Piero Fassino, Mara Carfagna, Luigi De Magistris, Roberto Fico, Gianni Lettieri e tanti altri.
Sindacalista della scuola, si è occupato di legislazione scolastica, di contrattazione sindacale, di precariato e del quadro delle riforme della scuola nell’ ultimo ventennio
Sapere che anche questi colleghi hanno sperimentato allucinazioni giudiziarie scolastiche identiche a quelle di noi diplomati magistrale, rende il tutto ancora più improponibile