Ragazzo che fuma uno spinello. Sanzionato dalla scuola, assolto dal Tar

Ragazzo che fuma uno spinello. Sanzionato dalla scuola, assolto dal Tar

28 Aprile 2023 0 Di Gianfranco Scialpi

Ascolta l’articolo

 

Ragazzo che fuma lo spinello. L’Istituto lo sanziona. Il Tar della Lombardia, invece annulla la decisione. La conferma di due logiche diverse

Ragazzo che fuma lo spinello. La vicenda

Ragazzo che fuma uno spinello. La vicenda. Un  sedicenne di Voghera decide di “fumarsi una canna” a scuola. Immediata la risposta dell’Istituto: il consiglio di classe lo sospende per due giorni. Interviene il massimo organo scolastico interno (il Consiglio d’istituto), che invece decide una sanzione più dura: l’allontanamento scolastico fino al termine delle lezioni. L’Istituto ha correttamente seguito la procedura per le sanzioni.
I genitori ricorrono al Tar della Lombardia che annulla la decisione scolastica, permettendo al ragazzo di rientrare in classe.

Corretta la decisione del Tribunale amministrativo

Il pronunciamento del Tribunale può essere letto diversamente. Dipende dalla prospettiva. Se consideriamo l’aspetto formativo, il Tar non ha fatto il bene del ragazzo. Egli potrebbe sentirsi giustificato dal ripetere il comportamento, sapendo di avere l’appoggio (forse) dei genitori. Sempre stando dentro il pedagogico, i genitori-materasso sono percepiti come scarsamente responsabili…
Ora questi ragionamenti interessano il giudice solo se assumono una valenza giuridica e sono coerentemente supportati dalla documentazione prodotta. Questo solo conta per il giudice. Le prove accusatorie devono essere inattaccabili dal punto di vista formale. E qui entra in gioco l’avvocato della difesa, che deve individuare la criticità che può convincere il giudice ad emettere una sentenza favorevole all’assistito. In sintesi, il pronunciamento della magistratura dipende anche dalla confezione difensiva. E’ risaputo che il magistrato non persegue la verità oggettiva, ma solo quella che emerge dal dibattimento, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso specifico occorre dare atto al rappresentante legale di aver individuato la falla. Questa è riconducibile a un passaggio del Regolamento d’Istituto. Si legge su Openonline;  “Il regolamento dell’Istituto prevede la sospensione di uno studente fino a fine anno scolastico per comportamenti di grave entità, ovvero, affermano i giudici «comportamenti che configurano reati contrari alla dignità delle persone, o tali da comportare pericoli all’incolumità». Il consumo di stupefacenti di carattere esclusivamente personale, come appunto nel caso dello studente minorenne, è quindi un illecito amministrativo, non un reato. «La quantità di droga trovata – afferma il legale Silva, citato da Il Giorno– era veramente modesta e finalizzata a un uso personale. Non si poteva sospettare qualcosa di diverso. Quindi la sospensione non poteva essere così severa».
Tanto di cappello all’avvocato della difesa.