
Rientro in servizio dopo il 30 aprile
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Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola
medesima.
Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare, che rientra dopo il 30 aprile, è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta giorni continuativi nel caso di docenti delle classi terminali. (art. 37 CCNL).

Libero Tassella napoletano, amministratore del gruppo facebook fondato nel settembre del 2019 Scuola Bene Comune, in passato ha coamministrato il gruppo Facebook Professioneinsegnante, già insegnante di materie letterarie nelle scuole superiori in pensione dal 2019, esperto di problemariche della scuola e di legislazione scolastica, con esperienza sindacale, ha diretto per 8 anni la Gilda degli insegnanti a Napoli dal 2000 al 2008, ha collaborato con Orizzontescuola, Tecnica della Scuola e attualmente scrive per Informazionescuola.it, i suoi articoli sono riportati anche su altre riviste on line come La Voce della Scuola.
Ha all’attivo una lunga esperienza di consulenza su mobilità, precariato, assenze del personale, contenzioso. Svolge su telegram consulenze per SBC su Mobilità, GAE, GPS e Assenze.