Vincoli sbloccati nella mobilità per i neoimmessi in ruolo 22/23

Vincoli sbloccati nella mobilità per i neoimmessi in ruolo 22/23

22 Aprile 2023 1 Di Libero Tassella

Vincoli sbloccati nella mobilità per i neoimmessi in ruolo 22/23 – Novità assoluta il nostro PODCAST a cura di Elvira Fisichella

1) Docenti immessi in ruolo 22/23 cade il vincolo triennale 
Come avevamo anticipato la scorsa settimana, è  il D.L. n. 44 del 22.4.2023 pubblicato oggi in  G.U. su ” Potenziamento e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ( P.A.) a sbloccare il vincolo triennale nella mobilità 23/24 per i docenti neoimmessi in ruolo 22/23.
Come si ricorderà, con l’O.M.n. 36 dell’1.3.2023 art.1 comma 6 i docenti neoimmessi in ruolo 22/23 hanno potuto presentare entro il 21 marzo u.s  la domanda per la procedura di mobilità 23/24, ma con riserva in attesa di un chiarimento normativo, subordinando la convalida della loro domanda ( entro il 2 maggio) all’entrata in vigore di tale chiarimento.
Ora finalmente il chiarimento normativo c’è stato  con il D.L. n.44  all’art.5 comma 20 lettera a)   su potenziamento e riorganizzazione della P.A, per cui i vincoli saranno disciplinati dall’art.13 comma 5 del D.Lvo 13.4.2017 n.59 e si applicheranno agli assunti solo a partire dal 2023/24.
Pertanto agli assunti per l’a.s. 22/23  sarà convalidata la domanda di mobilità che hanno presentato per il 23/24 e nessun vincolo ci sarà altresì  per le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, comunque la materia sarà regolata a breve  da un CCNI che non potrà prescindere dal nuovo quadro normativo che si è  ora delineato.
2) Vincoli per i docenti immessi in ruolo nel 23/24.
Per i docenti che invece  saranno immessi in ruolo il prossimo primo settembre per un triennio ( 23/24, 24/25, 25/26) non potranno presentare domanda di mobilità e dovranno rimanere nell’ istituzione scolastica a loro attribuita all’atto dell’immissione in ruolo, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso.
Possono derogare al vincolo triennale:
1) I docenti in soprannumero nella scuola di titolarità o in esubero provinciale ( numero di titolari maggiore del numero dei  posti in provincia).
2) I docenti beneficiari dell’art.33 commi 5 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo la presentazione delle domande per la partecipazione del relativo concorso ( immissione in ruolo da concorsi) o per l’aggiornamento delle GAE ( immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento).
I docenti immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 23/24 potranno presentare domanda di utilizzazione provinciale  ( es. da posto comune a posto di sostegno se in possesso dello specifico titolo o da posto diurno posto serale) e di assegnazione provvisoria provinciale, sarà a loro invece interdetta la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, il servizio prestato in utilizzazione e in assegnazione provvisoria provinciale sarà valido ai fini del triennio di vincolo.
Inoltre tali docenti, se valdamente inseriti nelle graduatorie delle supplenze, potranno accettare supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia di posti o classi di concorso come previsto dall’art.36 del CCNL.
Vincoli per i docenti assunti da Mobilità 23/24 verso lo sblocco del vincolo per i neoimmessi in ruolo 22/23.
Sarà il D.L. già licenziato dal Governo,  ma non ancora pubblicato in G.U. su ” Potenziamento e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ( P.A.) a sbloccare il vincolo triennale nella mobilità 23/24 per i docenti neoimmesdi in ruolo 22/23.
Come si ricorderà, con l’O.M.n. 36 dell’1.3.2023 art.1 comma 6 i docenti neoimmessi in ruolo 22/23 hanno potuto presentare entro il 21 marzo u.s  la domanda per la procedura di mobilità 23/24, ma con riserva in attesa di un chiarimento normativo, subordinando la convalida della loro domanda ( entro il 2 maggio)  all’entrata in vigore di tale chiarimento.
Ora il chiarimento normativo ci sarà con il D.L. su potenziamento e riorganizzazione della P.A. che abroga il comma 3 bis dell’art.399 del T.U. ( D.lvo297/94) , per cui i vincoli saranno disciplinati dall’art.13 comma 5 del D.Lvo 13.4.2017 n.59 e si applicheranno agli assunti solo a partire dal 2023/24.
Pertanto agli assunti per l’a.s. 22/23  sarà convalidata la domanda di mobilità che hanno presentato per il 23/24 e nessun vincolo ci dovrebbe essere altresì  per le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, comunque la materia sarà regolata da un CCNI che deve essere ancora stipulato ma che non potrà prescindere dal nuovo quadro normativo che si va delineando.
Per i docenti che saranno immessi in ruolo il prossimo primo settembre per un triennio ( 23/24, 24/25, 25/26) non potranno presentare domanda di mobilità e dovranno rimanere  nell’ istituzione scolastica a loro attribuita all’atto dell’immissione in ruolo, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso.
Possono derogare al vincolo triennale:
1) I docenti in soprannumero nella scuola di titolarità o in esubero provinciale ( numero di titolari maggiore del numero dei  posti in provincia).
2) I docenti beneficiari dell’art.33 commi 5 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo la presentazione delle domande per la partecipazione del relativo concorso ( immissione in ruolo da concorsi) o per l’aggiornamento delle GAE ( immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento).
I docenti immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 23/24 potranno presentare domanda di utilizzazione provinciale  ( es. da posto comune a posto di sostegno se in possesso dello specifico titolo o da posto diurno posto serale) e di assegnazione provvisoria provinciale, sarà a loro invece interdetta la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, il servizio prestato in utilizzazione e in assegnazione provvisoria provinciale sarà valido ai fini del triennio di vincolo.
Inoltre tali docenti, se valdamente inseriti nelle graduatorie delle supplenze, potranno accettare supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia di posti o classi di concorso come previsto dall’art.36 del CCNL.
3) Docenti assunti da GPS su posto di sostegno per il 23/24 con contratto a tempo determinato.
I docenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art.5 del D.L.44 del 22.4.2023 assunti da GPS di prima fascia o dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia su posto di sostegno con un contratto a tempo determinato al 31.8.2024 e avviati ad una procedura finalizzata all’immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2024 per un triennio non potranno chiedere la mobilità, l’utilizzazione, l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale e interprovinciale e nemmeno trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato,  ai sensi dell’art.36 del CCNL per la durata di un anno per altra tipologia di posto o classe di concorso ( comma 10 art.5 DL 44 del 22.4.2023).