
Culpa in vigilando e viaggi d’istruzione. Un’attenzione alla struttura ospitante
Culpa in vigilando e viaggi d’istruzione. La responsabilità non finisce solo con il controllo degli alunni/studenti affidati. Un occhio particolare alla struttura alberghiera.
Culpa in vigilando e viaggi d’istruzione
Culpa in vigilando e viaggi d’istruzione. Ovviamente la responsabilità civile e penale riguarda anche quest’ultime iniziative. L’art. 2048 (comma 2 e 3) c.c. non lascia dubbi.” I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Dunque il contesto giuridico è chiaro e non lascia dubbi: dal momento dell’affidamento a quello della consegna la responsabilità è degli insegnanti accompagnatori. Nei casi dei viaggi d’istruzione questo significa 24h, 48h, 72h…di attenzioni. Tradotto significa azzerare le situazioni che possono essere valutate da un giudice come prevedibili.
Ora il controllo non si riduce solo al comportamento dei ragazzi, ma coinvolge anche la valutazione dei rischi potenziali presenti nella struttura alberghiera.
Una sentenza da conoscere
Marzo 1998. Una triste vicenda capitata a una ragazza vicina alla maggiore età, impone delle attenzioni non sempre tenute in conto dagli insegnanti. II fatto: una studentessa sedicenne, fuma uno spinello, scavalca il parapetto del balcone della stanza d’albergo. La terrazza non è adeguatamente illuminata. La ragazza precipita. Conseguenza tragica: resta paralizzata!
I genitori chiamano in causa, il responsabile della struttura alberghiera, il Ministero dell’istruzione e i docenti (mancata vigilanza).
Nei primi due gradi di giudizio i Tribunali di Udine e Trieste hanno assolto da ogni responsabilità le parti coinvolte. In sintesi la ragazza era quasi maggiorenne. Quindi era in possesso di maturità che le permetteva di valutare i rischi.
La Cassazione, invece, riapre il caso, emettendo una sentenza (1679/2012), che fece molto scalpore anche per via dei titoli necessariamente sintetici di alcuni giornali.
Alcuni dettagli della sentenza
In sintesi, la Corte non ritiene valido l’elemento principale che aveva discolpato l’albergatore e i docenti: l’età della studentessa! Quest’ultima a rigor di legge resta una minorenne, anche se prossima alla maturità giuridica. Si legge infatti che esiste sempre: il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi”. Oggettivamente questa condizione aumenta nelle visite d’istruzione.
Da qui discende l’obbligo dell’Istituto scolastico a scegliere una struttura idonea e priva di pericoli potenziali. Ovviamente poi occorre che in loco i docenti accompagnatori controllino l’assenza di rischi per l’incolumità dei minori. Solo se questi due momenti a monte sono rispettati e risolte le eventuali criticità (nel caso specifico diversa sistemazione dei ragazzi a rischio) si può essere liberati da ogni responsabilità.
In caso di pericoli non azzerati, allora si crea il nesso causale condizioni/danno. E sono guai grossi!
Nel caso analizzato i giudici hanno rilevato una certa facilità ad accedere all’esterno del solaio “ totalmente contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli 85 cm ed il metro dall’interno (vedasi pag. 32 sentenza impugnata); ed è pacifico che l’ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stessoNel caso esaminato i giudici hanno rilevato che lo spazio…”.
La Cassazione non hanno riconosciuto, infine nessuna attenuante per l’uso dello spinello. Si legge, infatti: “non si prospetta neppure – e non si offrono elementi probatori idonei – la tesi che la sostanza stupefacente assunta sia stata tale, per qualità e quantità, da offuscare od ottundere i sensi della ragazza o comunque da indurre in essa atteggiamenti diversi da un generico cambio di umore – compatibili con l’adozione di condotte imprudenti e di volontaria assunzione di rischi sproporzionati alla capacità di reazione od alle potenzialità di percezione in rapporto alle condizioni dei luoghi”

Gianfranco Scialpi, dal 1983 docente di scuola primaria. Dal 1994 svolge attività di formazione su tematiche prevalentemente didattiche. Recentemente ha tenuto corsi di corsi sull’uso delle Tic nella didattica (mappe concettuali) e sulla navigazione sicura nel Web rivolti soprattutto agli studenti. E’ stato preparatore agli esami Ecdl presso il proprio istituto. Ha un blog personale. Qui ha pubblicato in questi ultimi anni 1.700 articoli. E’ articolista presso diverse testate online (OrizzonteScuola, ScuolaInforma e Informazionescuola…). E’ coautore di testi di didattica (Istituto Didattico Teramo). Nel proprio Istituto scolastico ricopre le funzioni di F.S. alle Tic, referente al contrasto al Cyberbullismo e responsabile di plesso. Con il supporto del Municipio 3° e 5° (Roma) ha costituito un gruppo di referenti al Cyberbullismo (2018), che poi ha realizzato un comune regolamento come previsto dalla legge 71/17. Ma la sua attività principale resta quella svolta in aula. Attualmente con 24 fantastici bimbetti.