
Titoli esteri: le decisioni dell’Adunanza Plenaria, con l’avv. Guido Marone
Nel corso dello speciale “Diritti e doveri”, l’avv. Guido Marone ha fatto chiarezza sulla sentenza depositata lo scorso 29 dicembre, del Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria che riguarda il tema della riconoscibilità del valore abilitante di titoli conseguiti da italiani nei paesi esteri della comunità europea ai fini dell’insegnamento nel nostro Paese.
Il Consiglio di Stato, afferma che il Ministero dell’Istruzione e Merito dovrà esaminare singolarmente le istanze di riconoscimento e valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione conseguito all’estero, disponendo eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi membri, che è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007.
Il Ministero non potrà quindi rigettare le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi esteri facenti parte della comunità europea, ma dovrà verificare nel merito, il percorso di studi svolto.
“La pronunzia dell’Adunanza Plenaria è molto rilevante nel panorama italiano, perché i percorsi abilitanti, per coloro che avevano i requisiti di servizio, non vengono attivati da tempo in Italia, per cui molti nostri concittadini si sono rivolti all’estero per conseguire i titoli di abilitazione e specializzazione.”
Questa sentenza arriva al termine di un lungo iter giudiziario che ha visto contrapposti per molto tempo i ricorrenti, ossia i docenti che hanno acquisito il titolo all’estero e il Ministero.
“L’adunanza plenaria ha chiarito un principio chiaro e semplice: laddove c’è il riconoscimento dei titoli dei Paesi della Comunità Europea, ai sensi delle direttive che garantiscono anche la mobilità professionale, questi titoli devono essere garantiti valutati e riconosciuti ai fini dello svolgimento del lavoro.”
Alla luce di questo, il Ministero è tenuto a valutare i percorsi, riconoscendo misure compensative attraverso un tirocinio di 300 ore, che va a colmare le lacune dei percorsi esteri, relativamente alla formazione sulla materia, oppure sostenendo un esame di riconoscimento.
Lo stesso vale per il sostegno, anche se la vicenda è più complessa in quanto il Ministero riconosce il titolo conseguito all’estero solo laddove il docente sia già in possesso del titolo di abilitazione sulla materia. “Di questo, stiamo combattendo nelle aule di tribunale e confidiamo di riuscire a risolvere anche questo problema, in quanto, in Italia, già da diversi anni è possibile ottenere il titolo di specializzazione sul sostegno in possesso solo del titolo di accesso alla classe di concorso.”
Alla domanda di riconoscimento dei titoli, il Ministero deve rispondere entro 120 giorni. Qualora non rispondesse entro questo termine, il ricorrente deve presentare ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione entro un anno (quindi entro un anno e 120 giorni dalla presentazione della domanda)
È possibile richiedere ulteriori chiarimenti, cliccando il link.

Ilenia Giocondo, Presidente dell’Associazione Carena APS, Editrice ed esperta di formazione