Culpa in vigilando, cosa occorre tener presente?

Culpa in vigilando, cosa occorre tener presente?

Marzo 7, 2023 0 Di Gianfranco Scialpi

Culpa in vigilando, quali sono i punti di riferimento per evitare il più possibile di difendersi dal dolo o colpa grave?

Culpa in vigilando, cosa occorre tenere a mente

Culpa in vigilando, meglio prevenire che curare, dice un proverbio. Per ridurre al minimo la possibilità di incorrere in un procedimento giudiziario, occorre tener presente questi elementi.

Minore
. Si intende un soggetto incapace di intendere e volere. In altri termini, il soggetto non ha la maturità psichica per comprendere e valutare gli effetti dei suoi comportamenti. Giuridicamente questo vale per i minori di diciotto anni. Ovviamente la regola è più stringente per le classi inferiori (Cass . 22 gennaio 1980 n. 516). Una sentenza (26 giugno 2001) della Corte di Cassazione ha individuato, però altri criteri per stabilire la maturità dell’allievo o studente (Ne riparleremo)

Senza soluzione di continuità.I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 comma 2 e 3). Ne discende che l’insegnante è responsabile verso tutti i minori a lui affidati senza vuoti temporali o zone franche (bagni, punti ciechi dei corridoi…)

Assoluta imprevedibilità e inevitabilità dell’evento. Solo eventi che ricadono nelle suddette condizioni scagionano il docente da qualunque responsabilità. E qui entra a pieno titolo la valutazione del giudice sul caso concreto. Ogni sentenza è storia a sé e non ha mai valore vincolante per i casi successivi. Ovviamente l’insegnante deve produrre una documentazione adeguata (carte o testimoni presenti) che dimostri di aver messo in atto tutti gli accorgimenti possibili (aggettivo che lascia spesso a interpretazioni diverse) di tipo organizzativo (predisposizione dei banchi, sedie,…) o ha provveduto alla rimozione di ostacoli (zaini collocati in zone di non passaggio) in zone di non passaggio…). Per chiudere e tranquillizzare, generalmente la parte offesa (i genitori) in prima battuta cita l’Amministrazione per un eventuale risarcimento. Solo in caso di dolo o colpa grave quest’ultima può esercitare la rivalsa patrimoniale sul docente (Legge 312/80 art. 61).