Articolo 1
(Campo di applicazione, durata e decorrenza dell’ordinanza)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di seguito indicato come “CCNI 2022”).
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, che richiama l’articolo 22, comma 4, lettera a1) del CCNL “Istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la
mobilità professionale.
3. Il vincolo triennale non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
5. I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
6. Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l’avvio dell’anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all’a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata
all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento suindicato.
7. Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
8. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.                                                                                                    9. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI 2022,
sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità 2023/24:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, per l’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2022/23, ai sensi dell’art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell’a.s. 2022/23 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;
– a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell’a.s. 2022/23, modificato dall’art. 5, comma 11-quater, decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.
10. L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

 

Articolo 2
(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 9 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2023.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 17 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023.
4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2022, sono:
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;
b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 11 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.
5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.
6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

Articolo 3
(Presentazione delle domande)
1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito (d’ora in avanti “MIM”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.
Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.                                                                                                                3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2022, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d’Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’articolo 2.
5. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell’interessato;
b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263.
c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MIM – Mobilità.
6. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell’interessato;
b) indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità.
7. Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI 2022 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.
8. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.
9. Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura di cui al comma 1, gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione Mobilità.
10. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.
11. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
12. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2022, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’articolo 2 della presente ordinanza.
13. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all’articolo 4.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

ORDINANZA MINISTERIALE N.11

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *