Incidente durante una gita scolastica. La sentenza ribalta il criterio di ricerca della prova per il riconoscimento giuridico di danneggiato. Una sentenza “diversa”, ma non vincolante vincolante per le seguenti motivazioni.

Incidente durante la gita scolastica. La vicenda

Incidente durante la gita scolastica. Sinteticamente la vicenda.” I genitori di una alunna avevano citato in giudizio il ministero dell’Istruzione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia caduta mentre sciava nel corso di una gita scolastica in condizioni meteorologiche non ottimali” (Sole-24Ore-Scuola). Dopo due sentenze che confermavano l’orientamento giurisprudenziale dell’onere della prova a carico della scuola per liberarsi dalla responsabilità civile, la Suprema Corte ribalta il giudizio delle precedenti sentenze: la prova è a carico del danneggiato che deve dimostrare l’inadempienza dell’Istituto nella vigilanza (n.5118 del 17 febbraio 2023).
Notizia amplificata, ma nulla cambia.


Puntuale, come sempre, il rilievo mediatico che si dà a queste sentenze. Ogni volta i titoli e i commenti sembrano suggerire che il pronunciamento dei magistrati, come in questo caso, possa assumere i caratteri di vincolo per le prossime sentenze. In altri termini, si ha l’impressione che si voglia far passare un pronunciamento come una legge. Questo vale per i paesi anglosassoni dove vige il sistema Common law dove in sostanza la sentenza precedente vincola quella seguente. In pratica è il giudice ad assumere la funzione di legislatore.
Nel nostro paese vige il Civil law dove il riferimento è la legge (nel nostro caso il Codice civile e penale). Pertanto, i giudici devono interpretare la situazione concreta, sempre diversa (età studenti, circostanze e condizioni…) traducendo la normativa nel caso specifico. L’applicazione delle sentenze precedenti è sempre discrezionale, mai obbligatoria per un giudice.
Da qui la necessaria prudenza a “cantare vittoria” e a credere che l’orientamento abbia voltato pagina. Indubbiamente quest’ultima sentenza rappresenta una discontinuità, ma limitata al caso specifico.
In definitiva resta quanto prescritto e da me presentato nell’articolo precedente: ““I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 comma 2 e 3).

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