
Il Milleproroghe è legge, non si esclude una nota di accompagnamento del Colle
Via libera del Parlamento al decreto milleproroghe, il testo attende la firma del Capo dello Stato: firma che ci sarà – si è convinti in ambienti parlamentari – dopo una attenta riflessione. Negli stessi ambienti si ricorda il tormentato via libera del Senato al provvedimento, lo scorso 15 febbraio, dopo un braccio di ferro tra maggioranza ed Esecutivo sul complesso delle misure che riguardano le proroghe delle gare di appalto per i balneari. Misure che, oltre a prevedere il rinvio generale di un anno, contengono anche delle “sub proroghe” di due anni in alcune particolari circostanze. Su questo tema – si sottolinea ancora in ambienti della maggioranza – ci sarebbe stato uno scambio di valutazioni proprio tra Quirinale e governo. Con l’intervento, senza successo, di quest’ultimo sulla coalizione al Senato per trovare un’intesa che riducesse il possibile rischio di impatto rispetto alla tempistica sulle nuove gare fissata a livello comunitario. Un dato – si ragiona sempre in ambienti parlamentari – che potrebbe convincere il Colle, dopo l’attenta riflessione, ad accompagnare la firma del provvedimento con una nota che inquadri le possibili problematiche che potrebbero scaturire da questa normativa. Un tema su cui comunque non arriva alcuna conferma da parte di fonti del Quirinale.
Ecco le misure previste per la scuola:
Articolo 5 – Proroga di termini in materia di istruzione e merito
- Finanziamento del sistema informativo nazionale del sistema integrato da 0 a 6 anni (comma 5-bis)
Si destinano, nell’anno 2023, 1,5 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’attivazione del sistema informativo nazionale previsto dal D.Lgs.65/2017 (Sistema integrato di educazione dalla nascita fino ai sei anni) - Proroga della durata del CSPI (comma 5-ter)
Viene prorogata al 31 agosto 2024 la durata in carica dei componenti elettivi del CSPI - Ricorso a supplenze per garantire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole paritarie (nuova formulazione del comma 8)
Per consentire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire per le supplenze il personale docente con la prescritta abilitazione è consentito, anche per l’anno scolastico 2023/2024, il ricorso alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato, però, non sarà valido in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per le scuole statali - Scuole dei comuni colpiti da eventi sismici (nuova formulazione del comma 9)
Vengono apportate modifiche lessicali al comma in cui si prevede la proroga all’anno scolastico 2023/24 delle disposizioni che consentono la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previste dal DPR 81/2009 a favore delle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia - Modalità di espressione dei pareri da parte del CSPI (nuova formulazione del comma 10)
Vengono apportate semplici modifiche lessicali al comma che proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni per cui l’espressione dei pareri da parte del CSPI deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero - Concorso per Dirigenti Tecnici (nuovo comma 11-bis)
Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato dei 59 Dirigenti Tecnici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito è previsto a partire dal 1° giugno 2023 - Scorrimento delle graduatorie del concorso riservato ex comma 9-bis del D.L.73/2021 (nuovo comma 11-quater)
Le assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie del concorso ex comma 9-bis dell’art.59 del D.L.73/2021 sono prorogate all’anno scolastico 2023/24 per le classi di concorso per le quali gli uffici non abbiano reso disponibili i posti in tempo utile per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova. Di conseguenza tali posti non saranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità. Una volta superata la formazione e il periodo di formazione iniziale e prova, i docenti saranno assunti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento sui posti degli eventuali rinunciatari da effettuarsi non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal D.L.36/2022. - Proroga della graduatoria del concorso 2017 per Dirigenti scolastici (nuovi commi dall’11-quinquies all’11-novies) 11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11- septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera
a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera
b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma
11-quinquies fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Articolo 9 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
- Lavoro agile per i lavoratori fragili ai sensi del D.M. del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 (nuovo comma 4-ter)
Per i lavoratori fragili individuati con il Decreto del Ministro della Salute di cui sopra, fino al 30 giugno il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Sono da considerare tali i lavoratori che presentano le seguenti patologie o condizioni:
Indipendentemente dallo stato vaccinale:
– Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (come da lettera a.1 del citato D.M.)
– Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.
In caso di esenzione dalla vaccinazione, i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– età maggiore di 60 anni
– condizioni di cui all’Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute. - Proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale (nuovo comma 5-ter)
Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Come già in passato, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro
