Gli aspiranti docenti che hanno seguito un percorso abilitativo all’estero (Romania) sanno bene che il riconoscimento del loro percorso abilitativo non è celere e può andare incontro ad una serie di ostacoli. Per ottenere il riconoscimento del titolo è necessario procedere attraverso una specifica istanza di riconoscimento. La procedura si realizza attraverso una piattaforma del MIUR (riconoscimento professione docente). L’Avv. Giovanni Caretti del foro di Benevento ed il suo collaboratore di studio, Dott. Carmine Martucci, a seguito di varie esperienze sulla questione, sottolineano l’importanza della certificazione del ministero rumeno abilitativa all’insegnamento (adeverinta) e della sua temporalità.

E’ molto importante, ribadisce L’Avv. Giovanni Caretti, che l’adeverinta abbia data non postuma all’istanza di riconoscimento. Infatti in caso contrario se si dovesse agire in giudizio a seguito di rigetto o a seguito di silenzio sull’istanza, il TAR competente (TAR del Lazio) è orientato in senso negativo (rigetto del ricorso) qualora la data posta sull’adeverinta sia successiva all’istanza di riconoscimento del titolo. Peraltro in recenti sentenze e prevista in questo caso anche una condanna alle spese a carico del ricorrente. Pertanto, allegare nel ricorso un certificazione (adeverinta) con data successiva alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento del titolo si traduce nell’inutile allungamento dei tempi per il riconoscimento, in quanto è necessario procedere eventualmente con una nuova istanza, oltre che in un danno economico.

Sentenza Tar Lazio N. 15622/2022 del 23.11.2022:
“Nel corso del giudizio, ed in particolare nella sede del merito, deputata all’analisi puntuale della documentazione allegata dalla ricorrente a supporto del ricorso, è emerso che la domanda di riconoscimento del titolo estero è del 03.11.2017 mentre la “Adeverinta” ministeriale, termine abitualmente usato per indicare la certificazione finale, ossia la certificazione di competenza professionale, con cui l’Autorità nazionale preposta attesta il possesso di una qualifica professionale (per quanto nel caso di specie in essa sia comunque assente il riferimento al livello di qualifica di cui all’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), appare essere stata rilasciata (la prima volta) in data 05.07.2018…Ostano all’accoglimento di tali motivi non solo le previsioni di carattere speciale che per il procedimento in questione prescrivono, come si è visto, la allegazione necessaria dei documenti di cui all’art. 17 del D. Lgs. 206 del 2007, ma altresì la considerazione che l’attestazione estera in possesso della ricorrente è postuma rispetto alla presentazione dell’istanza”.

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