Proroga di termini in materia di istruzione e merito
Art. 5
1. All’articolo 58, comma 5‐septies, del decreto‐legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All’articolo 24, comma 6‐bis, del decreto‐legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 maggio 2023».
3. All’articolo 1‐bis, comma 1, del decreto‐legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, le parole: «entro l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l’anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
4. All’articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le
parole: «Per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2022 e 2023».
5. All’articolo 4 del decreto‐legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2‐bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
6. All’articolo 4‐bis, comma 3, del decreto‐legge 28 giugno 2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, dell’universita’ e della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;
b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
- All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 15 e’ inserito il seguente: «15‐bis. Le procedure
selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l’anno 2023,
limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi
generali e amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.».
8. All’articolo 2‐ter, comma 1, del decreto‐legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
dopo le parole: «per l’anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le
seguenti: «e per l’anno scolastico 2023/2024».
9. All’articolo 18‐bis del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell’anno 2022,
euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l’anno 2024»;
d) al comma 5, dopo la lettera b‐sexies) e’ aggiunta la seguente:
«b‐septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per
l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»;
e) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
10. All’articolo 3, comma 1, del decreto‐legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare
attuazione alla Missione 4 ‐ Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo
di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto‐legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita’ assimilabili all’alternanza scuola‐lavoro, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ prorogata all’anno scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del
colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017.

Doriana D’Elia – Pedagogista e Presidente CNDI Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati