Arriva la richiesta congiunta dei sindacati per l’interpretazione autentica del CCNI integrativo in materia di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Arriva la richiesta congiunta dei sindacati per l’interpretazione autentica del CCNI integrativo in materia di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Arriva la richiesta congiunta dei sindacati per l’interpretazione autentica del CCNI integrativo in materia di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni aa.ss. 2019/22 per l’estensione al personale assunto da I fascia GPS della possibilità di presentare istanze di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23 in via subordinata.

Di seguito il testo integrale:

“Premesso che
Al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 viene negata la possibilità di presentare domanda di
assegnazione provvisoria e di utilizzazione a valere sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo
determinato che sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica
dall’a.s.2022/23
Considerato che
Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi, è quello sottoscritto l’08 luglio 2020 che,
nella parte relativa al personale docente, prevede espressamente quanto segue:

  • Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico
    assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 2020/21 e
    2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”;
  • Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria docenti DDG. 85/018” dedicata al
    personale docente, esplicita quanto segue: “Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG
    n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine
    previsto. Art. 7 comma 2”;
    Considerato che
  • Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle medesime condizioni del personale ex
    DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20
    nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1°
    settembre 2019;
  • Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il triennio
    2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività, produce effetti sul personale;
    Per tali motivazioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali
    chiedono
    che sia garantita a tale personale la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria analogamente al
    personale già a tempo indeterminato.
    In via subordinata, chiedono l’interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2, nella parte citata e della sequenza
    operativa n. 42 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto l’08 luglio 2020, al fine di permettere
    anche a tale personale di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.
    Risulta, infatti, evidente la discriminazione condotta ai danni di tale personale che, sicuramente, costituirà materia di
    ricorsi giurisdizionali di cui la scuola farebbe volentieri a meno”.

Richiesta al MI di estensione del beneficio personale assunto da GPS