Passaggi di ruolo e assegnazione provvisoria: start up alle domande
Start up alle domande di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2022/2023, sebbene decadano i vincoli con la proroga del ccni integrativo 2019/2022 alcune situazioni rimangono emblematiche per la produzione corretta della domanda di mobilità annuale. Tra i quesiti ricorrenti c’è la richiesta del docente neotrasferito, in altro grado o su altro posto per il medesimo grado, che non ha chiaro se può inoltrare o meno la domanda di trasferimento provvisorio su organico di fatto verso altra tipologia di posto o classe di concorso.
È bene chiarire che il docente che ottiene il passaggio di ruolo o trasferimento indipendentemente se si trovi nel vincolo triennale nella scuola di titolarità, e quindi indipendentemente dalla soddisfazione della richiesta analitica o sintetica della domanda di trasferimento o passaggio di ruolo, se possiede i requisiti necessari, potrà chiedere assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per il successivo anno scolastico, così come esplicitato nell’art.7 comma 4 del CCNI integrativo per il triennio 2019/2022 e in proroga per l’anno scolastico 2022/2023.
Sciolto il nodo cruciale dei vincoli permane il dubbio se produrre domanda o meno in relazione all’anno di prova per acquisizione di nuovo ruolo in trasferimento in seconda e terza fase del CCNI 2022/2025, in questo caso si fa riferimento dell’art. 7 comma 5 del CCNI integrativo ovvero:
“Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22”.
Risulta corretto che l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione purché si possegga:
- il titolo valido per la mobilità professionale;
- la conferma ai ruoli per l’anno scolastico successivo;
- ricongiungimento familiare idoneo per la domanda.
Nel caso il docente abbia rinviato l’espletamento dell’anno di prova all’anno scolastico successivo potrà chiedere, anche in provincia diversa da quella di titolarità, soltanto il grado conferito per passaggio di ruolo ottenuto mentre per produrre assegnazioni provvisorie in grado diverso deve aver concluso e superato l’anno di prova.
Se il passaggio di ruolo è avvenuto in maniera verticale verso un grado inferiore per l’insegnante non risultano impedimenti verso il precedente grado.
Per informazioni simili riguardante il personale ATA consultare l’articolo al link:
https://www.lavocedellascuolalive.it/2022/06/19/assegnazioni-provvisorie-e-utilizzazioni-ata-2022-23/
