ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI ATA 2022/23

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI ATA 2022/23

Giugno 19, 2022 1 Di Gerardo Fania

Le procedure relative alle domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA, potranno essere presentate dal 27 giugno alll’11 luglio 2022, per la domanda si dovrà utilizzare un apposito modello cartaceo, che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del Ministero.
Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio inviando pec., o altrimenti a mezzo posta.
Potranno presentare domanda di assegnazione anche i DSGA assunti in ruolo dal concorso ordinario, di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
La novità sostanziale è quella degli ex LSU
Dal 2022/23 infatti è ammesso a presentare domanda anche il personale ATA ex LSU con contratto a tempo pieno:
A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, inoltre, è ammesso a partecipare alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.
In caso di utilizzazioni per questo personale rientra nel conteggio il servizio prestato come ex LSU, così come stabilito dalla tabella A dell’allegato E del CCNI mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, ovvero un punto per ogni anno di servizio o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali.
Le due note g e h della tabella specificano quanto segue:
(g) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.
(h) Ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.