
Uil Scuola, problematiche legate all’abilitazione nella scuola secondaria di I e II grado
Il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, adottato in attuazione della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola), aveva istituito il percorso formativo triennale (FIT) del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Un percorso che, attraverso la preselezione in entrata, consentiva l’accesso formativo finalizzato all’immissione in ruolo, composto da un percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio con contratto a tempo determinato. Una sorta di apprendistato formativo per reclutare i nuovi insegnanti, eliminando l’abilitazione e superata con una sorta di specializzazione. Successivamente, la Legge di Bilancio del 2019, ha modificato, abrogando il sistema di accesso previsto, sostituendolo e riesumando il vetusto sistema dei concorsi con valore abilitante. La stessa legge di bilancio 2019, all’art. 792 – comma 5 (Legge di bilancio 2019) ha statuito che:
4-ter. “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 [7/10 o equivalente], costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Solla base di tale orientamento normativo, si è arrivati al CONCORSO STRAORDINARIO 2020, attraverso Il D.L. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, che ha previsto per i docenti che hanno partecipato e superato il concorso straordinario 2020 della scuola secondaria (D.D. n. 510 del 23 aprile 2020), il valore abilitante, all’atto della conferma in ruolo per i c.d. vincitori, quelli che rientrano nei posti messi a concorso.
Ha altresì previsto:
la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove il punteggio minimo previsto (56/80), sono considerati idonei ad acquisire l’abilitazione sulla base delle seguenti condizioni:
1. abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2. conseguano i 24 CFU/CFA ove non ne siano già in possesso;
3. superino una prova orale di abilitazione.
Il DECRETO SOSTEGNI BIS, interviene sulla materia con ulteriori modificazioni in particolare (l’art. 59), tre importanti modifiche:
1) Integra gli idonei in un’unica graduatorie di merito, sia coloro che rientrano nei posti che quelli che superano le prove con il punteggio minimo di 56/80. Pertanto l’elenco graduato degli idonei è, di fatto eliminato o vuoto, senza effetti se si vuole accedere all’interpretazione solo letterale.
2)elimina il conseguimento dei 24 CFU;
3) elimina la prova orale di abilitazione per coloro i quali sarebbero rientrati nell’elenco non graduato.
Resta invece indefinito il requisito del contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale, avendone trasformato l’obiettivo che è evidentemente quello di snellire e raggiungere l’obiettivo della stabilizzazione, o se si vuole seguire il tema dei ristori anche per tale personale. Detto ciò, la possibile interpretazione a cui, noi facciamo riferimento, non può che essere riferita alla ratio della legge e non solo al tenore letterale di una norma scritta male e che va interpreta per produrre effetti positivi e non per negarli.
In particolare, occorre: :
a) stabilire il momento in cui l’abilitazione si intende acquisita:
b)l’obiettivo della norma.
Si evince, volendo conferire alla norma un valore positivo, come dal combinato disposto delle stesse, non si assegna più il valore abilitante alla prova orale finale e non si comprende perché mai dovrebbe valere per le immissioni in ruolo a cui il superamento dell’anno di formazione e prova, al più, rappresenta la condizione logica per svolgere la
professione docente. Inoltre, la modifica legislativa interviene nella fase in cui si introduce un concetto di stabilizzazione dei precari sia pure limitato alla prima fascia delle GPS. Ora, solo garantendo la possibilità di allargare questa platea, molto ristretta (abilitati all’estereo), si va verso l’obiettivo della legge, quella di stabilizzare i precari che abbiano alcuni requisiti che nulla o poco hanno a che vedere con gli obiettivi del concorso straordinario, come era concepito, più preoccupato di chi stabilizzare che di come stabilizzare. Diversamente, non si comprenderebbe nemmeno logicamente il senso della variazione introdotta con il Decreto Sostegni Bis.
Lettera della Uil Scuola, al Capo Dipartimento del Ministero Istruzione Dott. Stefano Versari

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