Lettera alla @redazione
Centomila buone ragioni!
Piccole gabelle crescono! Da anni stiamo assistendo alla proliferazione inconsulta di tasse ed enti impositivi. Questa è la storia di come un innocuo contributo si sta lentamente trasformando, in un gravoso balzello ai danni del cittadino. Un inoffensivo “contributo volontario” mina le fondamenta dell’art. 34 cost. , che sancisce il Diritto allo Studio per tutti, “anche se privi di mezzi”. Già in epoca fascista fu consentito alle scuole di istituire dei contributi “propri” a carico degli alunni e dei candidati, interni ed esterni, ma, probabilmente, lo si faceva con maggior criterio. Purtroppo, nell’epoca moderna, si accentua sempre di più lo “scollamento” tra il legale ed il giusto. È lo scotto che paghiamo alla fiducia eccessiva nella legge, che ci fa illudere di essere protetti dall’abuso, e che, invece, offre agli “abusanti” solo delle occasioni più efficaci di vessare gli inermi cittadini. Veniamo al dunque:
La nota MI n°20242 del 06-11-2020 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione” al punto 2.B recita : “Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio”. Ora, come sappiamo dall’OM 53 del 03‑03‑2021 , gli esami constano solo di un colloquio, e sono dunque apriori escluse prove scritte o pratiche, o che contemplino l’uso di laboratori e attrezzature. Oltre a ciò, sempre al punto 2.B della nota MI n°20242 del 06-11-2020 si legge: “La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio”. In base a questa norma, che richiama tutta la legislazione precedente in materia, si chiarisce che il contributo è, sì deciso liberamente dal Consiglio di Istituto, ma fonda la sua consistenza nei costi vivi realmente sopportati dalla scuola per esaminare i candidati che svolgano, effettivamente, prove in cui si utilizzino i laboratori, con conseguente consumo effettivo di beni di consumo necessari alla prova, quali possano essere: gas, sostanze chimiche, metalli o legno o altro materiale per la lavorazione di oggetti, fitto di imbarcazioni e velivoli e relative spese di carburante, ecc…
Ma se queste prove non si svolgono mediante l’utilizzo di laboratori, non v’è proprio luogo ad effettuare il pagamento. E non è neanche il caso, come suggerisce la normativa, riportata sul sito MIUR (https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo), di applicare il principio di solve et repete, cioè di pagare e poi, successivamente di chiedere il rimborso del contributo non dovuto. Infatti ciò sarebbe da fare ad esempio nel caso che le prove pratiche siano previste, ma poi, per una qualunque ragione, non possano svolgersi. Invece qui si sa già ex ante che le prove pratiche non avranno luogo perché è la legge che lo ha stabilito a marzo 2021, e quindi non avrebbe senso pagare un servizio che certamente non sarà erogato per volontà di legge. Sempre nell’OM 53 di marzo, all’art. 27 (Versamento tassa erariale e contributo) comma 2 si specifica che i candidati esterni pagano la tassa erariale al momento della presentazione della domanda. Ora la logica vuole che, se la descrizione sintetica dell’articolo menziona il contributo (Versamento … e contributo), ma poi nei commi specifici dell’articolo non si fa alcun cenno al contributo, ciò non può significare altro che il contributo, almeno per quest’anno, non è dovuto. L’estensore dell’ordinanza, infatti, ci informa che ha ben presente l’esistenza del contributo a carico dei privatisti (dal titolo dell’articolo: “Versamento tassa erariale e contributo”), ma che, in questo caso, non va pagato. E ciò proprio per le considerazioni sopradescritte, in riferimento alla nota MI n°20242 del 06‑11‑2020 punto 2.B , in cui si dice che “Il versamento del contributo da parte di candidati esterni…è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio” .
Tutto il combinato disposto di queste due norme chiarisce, inequivocabilmente, che quest’anno, non essendoci prove pratiche, non c’è contributo che sarebbe giustificato solo dalla somministrazione delle stesse. Del resto sembra anche giusto che, almeno in questo periodo di pandemia, il contributo sia azzerato. È infatti strano pensare che la tassa di 15 euro sia riducibile a seconda del proprio ISEE, fino al totale annullamento, mentre il contributo, che in alcuni casi arriva a diverse centinaia di euro, non sia assolutamente modificabile. In questo modo non si perseguirebbe una reale finalità di sostegno al diritto allo studio di poveri e meritevoli, come stabilisce la Costituzione. Oltre a ciò si aggiunga che la Legge Finanziaria 2021 ha ri-stanziato dei fondi, già erogati l’anno scorso, per la riduzione di tasse e contributi per lo studio. Dunque sarebbe chiaro che, quest’anno, le scuole (professionali e tecniche) non possano escutere il “contributo volontario” deliberato dal Consiglio d’Istituto. Epperò, se il contributo quest’anno è azzerato o calmierato, il Ministero farebbe bene a chiarirlo, anziché dare adito a dubbi. Ne gioverebbe l’immagine del Ministro e del Governo tutto. Anche perché c’è chi nell’ambiguità ci sguazza.
Fatto questo preambolo, mi preme segnalare che alcune scuole in Campania non solo, fanno molta pressione ai candidati esterni per avere, subito e per intero, il contributo che, a rigor di legge, dovrebbe essere “volontario”, come riporta il sito MIUR (https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo), ma richiedono un importo del tutto improponibile rispetto alla media nazionale, ed al buonsenso, che risulta essere tra i cinquanta e i duecento euro. Vediamo il caso, neanche tanto isolato, di una scuola vesuviana. Questa ha due indirizzi professionali, IPIA e IPSEOA, ciascuno con due o tre articolazioni. Insiste su un territorio ove ci sono, non distanti, almeno altri tre Alberghieri (IPSEOA). Ha avuto assegnati dall’USP, sinora, per l’indirizzo alberghiero (IPEN, IP06, IP07) ben 210 (duecentodieci) privatisti, ai quali chiede il pagamento di un contributo di eur 500 (cinquecento), come da delibera del Consiglio d’Istituto. Sono un bel mucchio di soldi! Il contribuente quando paga a un ente come una Istituzione Scolastica, non fa distinzione tra tasse che vanno allo stato (eur 15) e contributi che vanno alla scuola (eur 500). Nella sua mente mette tutto in un unico calderone: finisce per considerararle come l’ennesima vessazione esattiva cui deve sottostare.
Si nota dalla lettura del primo e secondo elenco di privatisti pubblicato dall’USP, che le scuole viciniori con lo stesso indirizzo, hanno avuto assegnati molti meno candidati esterni, e quindi raccoglieranno un contributo complessivo molto inferiore, anche perché l’importo richiesto pro capite è inferiore a quello della scuola in questione. Allontanandosi verso altre aree, sempre della provincia di Napoli, vediamo che un altro IPSEOA nell’area flegrea ha avuto assegnati 21 (ventuno) candidati esterni, cui chiede eur 250 di contributo. Facciamo un po’ di calcoli: nella prima scuola vi sono 13 V° classi per l’IPIA e 210 candidati esterni, nell’altra, che abbiamo preso come contraltare, ve ne sono 11 e 21 candidati esterni. Una differenza di duecento candidati circa con solo due quinte classi in meno.
Nella nota MI n°20242 del 06-11-2020 punto 3.A si legge : “Gli Uffici scolastici regionali:… assegnano i candidati esterni, garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione “ . A norma dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 62 del 2017 , l’USP persegue il fine di garantire una omogenea distribuzione sul territorio dei candidati esterni, ed è tenuto a contenerne il loro numero entro il 50% dei candidati complessivi (max 17 esterni per classe terminale). A colpo d’occhio di persona che guarda dall’esterno la cosa io percepisco un quid che desta in me non pochi dubbi.
Il territorio della provincia di Napoli non ha tali disomogeneità da giustificare assegnazioni così diverse da fare avere ad una scuola più di dieci volte il numero di privatisti di un’altra. Oltre a ciò mi consta personalmente che più di un candidato esterno, non residente nella scuola flegrea, ma che aveva espresso come prima scelta quella scuola, sia stato “dirottato” alla prima scuola, indicata come seconda o terza scelta. Eppure, essendoci undici quinte classi alla seconda scuola, è facile notare come ci sarebbe spazio per ospitare anche i privatisti di altri comuni che ne abbiano fatto richiesta come prima scelta. Portare il numero di candidati esterni sino al limite estremo in una scuola e distribuire il minimo possibile numero di esterni ad un’altra rappresenta un’ “omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri” ?
Sorge la domanda: ma perché tale squilibrio sia di candidati, che di importo di contributo? Sicuramente il contributo totale che incasseranno le due scuole è molto, ma molto, differente, considerato che l’una richiede al singolo privatista un importo doppio dell’altra, ed ha avuto assegnati dieci volte il numero di candidati esterni dell’altra. Facciamo i conti della serva: una scuola incasserà eur 105.000 (centocinquemila) mentre l’altra eur 5.500 (cinquemilacinquecento). La differenza di incasso tra le due scuole è di centomila euro. Non c’è che dire: una bella cifretta!
Distinti Saluti
Giammarco Improta
